Tali impianti e strumenti possono essere installati solamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di suddetto accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Qualsiasi violazione dell’art. 4 è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 del medesimo Statuto dei Lavoratori.